Ogni volta che una vicenda giudiziaria entra nel dibattito pubblico può accadere che alcune espressioni tecniche vengano interpretate in modo parziale o fuorviante. Una delle più delicate riguarda il rapporto tra la sofferenza psicologica, il disagio psichico e le capacità di intendere e di volere.
Una domanda ricorrente che mi viene posta è: com’è possibile che una persona con fragilità psicologiche, difficoltà emotive o una storia di sofferenza psichica venga comunque considerata capace di intendere e di volere davanti alla legge?
La risposta sta in una distinzione fondamentale, che in ambito giuridico-forense è centrale ma che raramente viene spiegata al pubblico: non ogni sofferenza psichica costituisce, dal punto di vista giuridico, un’infermità mentale rilevante ai fini dell’imputabilità.
Cosa dice la legge
Il Codice penale, agli articoli 88 e 89, disciplina il vizio totale e il vizio parziale di mente. Si tratta di condizioni che, al momento del fatto, devono essere tali da escludere o ridurre in modo significativo la capacità della persona di intendere o di volere.
Questo significa che non basta la presenza di una diagnosi, di uno stato di disagio, di ansia, tristezza, impulsività, fragilità emotiva o difficoltà relazionale. Sul piano forense è necessario verificare se quella specifica condizione psichica abbia inciso concretamente sulla capacità del soggetto di comprendere il significato e il disvalore della propria azione, oppure di autodeterminarsi rispetto ad essa.
In altre parole, il punto non è stabilire soltanto se una persona stesse male, ma se quella sofferenza, per intensità, gravità e caratteristiche, abbia avuto un’incidenza effettiva sulla capacità di intendere o di volere nel momento in cui il fatto è stato commesso.
Anche i disturbi di personalità possono assumere una rilevanza ai fini dell’imputabilità, ma non in modo automatico. Possono rientrare nel concetto di infermità solo quando raggiungono una soglia di gravità tale da compromettere concretamente le capacità cognitive o volitive della persona, e solo quando esiste un nesso eziologico dimostrabile tra quella condizione e la condotta contestata.
Il ruolo della valutazione forense
È qui che entra in gioco il lavoro del perito e dei consulenti tecnici di parte.
La valutazione forense non consiste nel certificare semplicemente la presenza di un disagio psichico o di una diagnosi. Il compito è molto più complesso e articolato, infatti il perito deve ricostruire se, come e in quale misura una determinata condizione psicopatologica abbia inciso sulla capacità dell’imputato di comprendere il significato del proprio gesto e di autodeterminarsi rispetto ad esso nel momento del fatto.
È un accertamento di tipo tecnico che richiede metodo scientifico, prudenza e rigore. Non si tratta di sostituire il giudizio clinico al giudizio giuridico, ma di offrire al giudice elementi scientificamente fondati per valutare la rilevanza della condizione psichica rispetto alla specifica condotta.
Proprio per questo, nel processo, la valutazione deve reggere al confronto critico tra le diverse parti. Non è sufficiente affermare che una persona presenti delle fragilità psicologiche, occorre dimostrare il rapporto concreto tra quella condizione, il funzionamento mentale del soggetto e il fatto commesso.
La distinzione conta anche fuori dal tribunale
Comprendere questa differenza è importante non solo per gli addetti ai lavori ma anche (e forse soprattutto) per chi segue le notizie di cronaca giudiziaria.
Confondere il disagio psichico con il vizio di mente rischia infatti di produrre due errori opposti: da un lato, pensare che ogni sofferenza psicologica debba automaticamente escludere la responsabilità penale; dall’altro, banalizzare la complessità della sofferenza mentale quando questa non viene considerata giuridicamente rilevante ai fini dell’imputabilità.
La distinzione tra piano clinico e piano giuridico-forense non serve a negare la sofferenza di una persona. Serve, piuttosto, a collocarla correttamente dentro il contesto in cui viene valutata.
Nel lavoro forense non si tratta di “scagionare” o “punire”, ma di valutare. E valutare significa applicare un metodo, distinguere i piani, ricostruire i nessi e formulare conclusioni tecnicamente fondate.
In questo spazio, spesso poco compreso dal dibattito pubblico, si colloca la psicologia giuridico-forense: una disciplina che richiede competenza clinica, conoscenza del contesto giuridico e capacità di tradurre la complessità del funzionamento mentale in elementi utili alla decisione giudiziaria.
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